Cos'è
Codice disciplinare e codice di comportamento dei dipendenti
Come si accede al servizio
Cosa serve
l presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai sensi
dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e tenuto conto delle Linee
Guida ANAC di cui alla delibera 19 febbraio 2020, n. 177, i doveri minimi di diligenza, lealtà,
imparzialità e buona condotta che tutto il personale del Ministero dell’istruzione (d’ora in avanti
Ministero), incluso quello con qualifica dirigenziale, è tenuto a osservare.
Le disposizioni del presente Codice specificano e integrano le previsioni contenute nel Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013 che devono ritenersi integralmente richiamate. Tali disposizioni sono
altresì integrate e specificate dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottati
periodicamente dal Ministero.
Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, la violazione
dei doveri contenuti nel presente Codice, compresi quelli relativi all’attuazione del citato Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare, ai
sensi dell’articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Tempi e scadenze
Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) al personale appartenente ai ruoli del Ministero, sia a livello di amministrazione centrale che
periferica;
b) al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ai dipendenti assunti con contratto a
tempo determinato, ai titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo n. 165/2001, nonché ai titolari di organi e di incarichi;
c) a tutti i collaboratori, consulenti, esperti, professionisti esterni che a qualsiasi titolo operino presso
il Ministero, ivi compresi i titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro, nonché i membri dell’organismo indipendente di valutazione (OIV),
d) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore
dell’Amministrazione.